(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
             Regione Toscana n. 57 del 28 dicembre 2016) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis): 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Visto l'art. 50 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n.  39  (Nuova  disciplina
del Consorzio laboratorio di monitoraggio e  modellistica  ambientale
per lo sviluppo sostenibile - LAMMA); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle  leggi  regionali  numeri
32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in  materia
di difesa del suolo, tutela delle  risorse  idriche  e  tutela  della
costa e degli abitati costieri); 
  Vista la legge regionale 12 aprile 2016,  n.  27  (Introduzione  di
specifici indici di criticita' per la  rilevazione  degli  inquinanti
atmosferici e integrazione  dei  poteri  sostitutivi  in  materia  di
tutela  della  qualita'  dell'aria  ambiente.  Modifiche  alla  legge
regionale n. 9/2010); 
  Visto il parere istituzionale favorevole  della  Prima  Commissione
consiliare, espresso nella seduta del 1° dicembre 2016; 
  Considerato quanto segue: 
    1. La disciplina  dell'organizzazione,  delle  competenze  e  del
funzionamento   del   consorzio   Laboratorio   di   monitoraggio   e
modellistica ambientale per  lo  sviluppo  sostenibile  -  LAMMA,  di
seguito denominato consorzio o, in alternativa, LAMMA, in quanto ente
dipendente  della  Regione,  rientra  nella  competenza   legislativa
residuale delle regioni ai sensi dell'art. 117, quarto  comma,  della
Costituzione; 
    2. Risulta opportuno procedere alla  revisione  della  disciplina
contenuta nella legge istitutiva del LAMMA al fine di prevedere nuove
attivita' per il LAMMA, a seguito di modifiche normative  intervenute
a partire dal 2015 con la legge  regionale  n.  22/2015  e  la  legge
regionale n. 27/2016; 
    3. In particolare la Regione intende avvalersi dell'assistenza  e
del supporto tecnico del Consorzio LAMMA in conseguenza  delle  nuove
funzioni in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative
alla difesa della costa, che hanno comportato nuove funzioni in  capo
alla  Regione  tra  cui  l'attivita'  per  l'implementazione   e   il
miglioramento delle informazioni sullo stato della costa, finalizzate
alla conoscenza dell'evoluzione della linea di riva,  dei  fondali  e
delle dinamiche che regolano i sistemi fisici costieri; 
    4. La Regione intende avvalersi dell'assistenza  e  del  supporto
tecnico del Consorzio LAMMA, per le previsioni in materia  di  tutela
della qualita' dell'aria, in conseguenza delle nuove  funzioni  della
Regione nella determinazione di specifici  indici  di  criticita'  (e
relative modalita' di calcolo) per individuare situazioni  a  rischio
di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme; 
    5. Risulta opportuno, in conseguenza degli ingenti danni  che  si
sono avuti negli ultimi anni, anche in Toscana, di tipo idrogeologico
e idraulico, rafforzare le misure  in  termini  di  preparazione  con
interventi ed attivita' orientate a fronteggiare la  fase  di  evento
delle calamita' alluvionali che comprendono azioni di preannuncio, la
predisposizione della pianificazione di emergenza, azioni durante  la
fase di evento vero e proprio e misure di risposta  e  ripristino  in
fase  post-evento  di  ricostruzione  e  di  rianalisi  degli  eventi
alluvionali. Questo comporta la necessita' di  prevedere,  attraverso
l'assistenza  e  il  supporto  tecnico  del  Consorzio   LAMMA,   con
sufficiente anticipo, e di monitorare con  la  dovuta  precisione  il
crescente numero di eventi estremi, garantendo strumenti di allerta e
di previsione dei rischi, specialmente in aree densamente popolate  o
comunque  di  primario  valore  per  l'intensita'  e   la   tipologia
dell'attivita' antropica; 
    6. Le nuove funzioni attribuite al LAMMA consistono in: 
      a)  rilevazione,  studio  ed  elaborazione  dati  nei   settori
dell'erosione costiera, e protezione civile; 
      b) rilevazione, studio, elaborazione dati e sviluppo basi  dati
finalizzate allo studio del dissesto idrogeologico e  alla  riduzione
delle sostanze inquinanti; 
      c) servizio oceanografico operativo a supporto delle  strutture
regionali  per  la  rilevazione  ed  elaborazione  dei  dati  per  il
monitoraggio degli interventi per il recupero e il riequilibrio della
fascia costiera. 
    7. Il LAMMA  svolge  prevalentemente  attivita'  a  supporto  dei
compiti istituzionali degli  enti  consorziati,  che  le  finanziano.
Nell'ambito delle attivita' istituzionali si ritiene opportuno che il
LAMMA possa operare anche a favore di soggetti terzi non  consorziati
per una quota  non  superiore  al  20  per  cento  del  valore  delle
attivita' istituzionali svolte a favore dei consorziati. Lo spazio di
crescita in  ambito  meteorologico  e'  molto  ampio  sia  per  cause
naturali,  che  determinano  nuove  sfide  per   la   resilienza   ai
cambiamenti  in  atto,  sia  per  cause   contingenti   legate   alla
riorganizzazione del servizio meteorologico  nazionale.  Ancora  piu'
marcato e' lo spazio di crescita per le aree marine  e  costiere.  La
possibilita' per il LAMMA di operare a  favore  di  soggetti  esterni
consente di sviluppare servizi ad alto valore aggiunto, affidabili  e
innovativi, che garantiscono opportunita' di  sviluppo  al  Consorzio
LAMMA e risorse aggiuntive; 
    8. Si ritiene opportuno prevedere la possibilita' per il LAMMA di
partecipare a progetti nazionali ed internazionali di  supporto  alla
ricerca e all'innovazione, per  le  molte  occasioni  di  crescita  e
sviluppo che queste attivita' possono comportare per il LAMMA stesso.
Le proposte progettuali sono volte ad  incrementare  la  comprensione
dello stato e  della  dinamica  ambientale  a  varie  scale,  e  sono
finalizzate a migliorare la cooperazione fra le aree transfrontaliere
in  termini  di  accessibilita',  innovazione,  valorizzazione  delle
risorse naturali e culturali per assicurare la coesione  territoriale
e favorire occupazione e sviluppo sostenibile; 
    9. Al fine di semplificare la struttura del  Consorzio  LAMMA  si
prevede di abrogare il Comitato tecnico-scientifico dello stesso; 
    10. Al fine di svolgere le funzioni aggiuntive di cui al punto 6,
e' necessario prevedere la facolta' del Consorzio LAMMA  di  attivare
la copertura  dei  posti  vacanti  della  nuova  dotazione  organica,
reclutando personale oltre i vincoli assunzionali di cui all'art.  1,
comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  «Legge  di
stabilita' 2016»)  in  quanto  trattasi  di  personale  addetto  allo
svolgimento delle ulteriori funzioni diversamente non esercitabili; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al preambolo della legge regionale n. 39/2009 
 
  1. Il punto 4 del preambolo della legge regionale 17  luglio  2009,
n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di  monitoraggio  e
modellistica ambientale per  lo  sviluppo  sostenibile  -  LAMMA)  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. Il  LAMMA  svolge  prevalentemente  attivita'  a  supporto  dei
compiti istituzionali degli  enti  consorziati,  che  le  finanziano.
Nell'ambito di cui al punto 2 si ritiene opportuno che il LAMMA possa
operare anche a favore di soggetti  terzi  non  consorziati  per  una
quota non superiore al  20  per  cento  del  valore  delle  attivita'
istituzionali svolte a favore dei consorziati;». 
  2. Il punto 6 del preambolo della  legge  regionale  n. 39/2009  e'
abrogato.